Notifiche per pubblici proclami
Avviso relativo all’integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti promossi avanti al TAR Umbria – Sez. I – R.G. ric. n. 104/2024 (ordinanza collegiale n. 24/2024 e decreto presidenziale n. 25/2024).
In ottemperanza all’ordinanza collegiale del TAR Umbria, Sez. I, n. 24/2024 ed al successivo decreto presidenziale n. 25/2024 con cui è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami del ricorso R.G. n. 104/2024 e dei motivi ad esso aggiunti mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni intimate, comunali e statali, ancorché non costituite, si dà avviso di quanto di seguito.
1. Indicazione del ricorso
a) parte ricorrente:
- Mosca Daniela
- Procacci ssa Antonella, in proprio e quale legale rapp.te p.t. della ditta individuale MEDICAL PIU’ di Procacci Antonella;
b) parte resistente:
- Comune di Gubbio, in persona del Sindaco t.;
- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro t. e, per esso, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. e, per essa, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, in persona del Capo Dipartimento p.t.;
c) altre parti evocate in giudizio:
- Ministero della Cultura, in persona del Ministro t.;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, in persona del Soprintendente t.;
- Strappini Claudio, in proprio e quale titolare della ditta individuale Strappini Claudio;
- Il Ghiottone sas di Cinti Federico & , in persona del legale rapp.te p.t.;
d) Autorità procedente:
– Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sez. I;
e) numero del ricorso:
– r.g. n. 104/2024;
f) oggetto del giudizio:
- quanto al ricorso principale:
Per l’annullamento, anche in parte qua e previa concessione di idonee misure cautelari, monocratiche e collegiali:
- della delibera di Giunta Comunale n. 271 del 22/12/2023, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente comunale in pari data ex art. 124 TUEL, con la quale il Comune di Gubbio ha stabilito:
“….2. di disporre che, a partire dal gennaio 2024, alla prima data utile e fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri, il mercato settimanale sia trasferito presso l’area del parcheggio del Teatro Romano e di Via del Teatro Romano (dall’incrocio con via Bruno Buozzi a quello con Viale Umberto Parruccini), nel quale sono previsti un totale di n. 106 posteggi coincidenti con il numero degli operatori e produttori agricoli che risultano, agli atti d’ufficio, abilitati all’esercizio dell’attività ed in possesso del relativo titolo concessorio;
- di incaricare l’Ufficio Commercio alla predisposizione del relativo procedimento finalizzato a redigere apposita graduatoria e le disposizioni attuative di dettaglio ritenute necessarie od opportune, comprensivi gli atti opportuni alla tracciatura a terra dei posteggi (picchettazione);
- di incaricare la Polizia Locale all’adozione di tutti i necessari provvedimenti in materia di viabilità e di traffico correlati al rispetto della normativa e all’esercizio dell’attività di vigilanza di competenza;
- di incaricare il Servizio gestione e valorizzazione del Territorio di compiere quanto necessario per garantire un utilizzo ottimale dell’area suddetta per il fine mercatale”.
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato, ivi compresi, con riserva di motivi aggiunti, quelli, richiamati nella D.G.C. n. 271/2023 e dal contenuto ad attualmente sconosciuto, oggetto d’istanza d’accesso agli atti del 29/2/2024 non ancora evasa.
- quanto al ricorso per motivi aggiunti:
Per l’annullamento, anche in parte qua, e previa concessione di idonee misure cautelari già richieste con il ricorso introduttivo del giudizio:
- della comunicazione dell’Ufficio Relazioni Esterne Staff Sindaco del Comune di Gubbio, trasmessa via mail in data 15-22/9/2023, contenente la convocazione della Confcommercio
Gubbio e della Confcommercio Umbria all’incontro del 26/9/2023 per “valutazioni per eventuale ipotesi dello spostamento del mercato settimanale del martedì”;
- della nota prot. n. 56123/2023 del 22/11/2023 a firma del dirigente del Settore Territorio- Ambiente del Comune di Gubbio, ing. Francesco Pes;
- della nota prot. n. 56449 del 23/11/2023 a firma del Responsabile del Comando di Polizia Municipale del Comune di Gubbio;
- della nota n. 57644/2023 del 30/11/2023 a firma dell’Assessore del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio di convocazione di Confcommercio e di Confesercenti all’incontro del 5/12/2023;
- della determinazione n. 93 del 18/1/2024 del dirigente del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio ad oggetto “approvazione verbali sedute scelta posteggi, elenco assegnazione e planimetria definitiva per trasferimento tradizionale mercato settimanale di martedì – lavori di rigenerazione urbana di Piazza Quaranta Martiri”;
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio n. 21 del 18/1/2024, pubblicata in pari data sull’Albo Pretorio dell’Ente Comunale ex art. 124 TUEL;
tutti nella misura in cui, nei giorni del mercato comunale del martedì e fino al 31/3/2026, quale data di completamento dei lavori in Piazza 40 Martiri, non permettono ai veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano fino al raggiungimento dei posteggi ad essi riservati, ivi presenti per legge, e di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato;
e, laddove occorresse, per la disapplicazione:
del Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Gubbio (cfr. doc. 5 foliario del 6/3/2024) nella parte in cui, all’art. 7, co. 8, venisse ritenuto in contrasto con l’art. 49, co. 3, della L.R. Umbria n. 10/2014.
2. Sintesi delle censure:
- motivi del ricorso principale:
I. Violazione dell’art. 7, co. 8, del Regolamento Comunale del Comune di Gubbio per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 200 del 19/12/2008, integrato e modificato con D.C.C. n. 147 del 10/12/2015 – Difetto di attribuzione – Vizio d’incompetenza.
Si è censurata la deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 22/12/2023 per difetto assoluto di attribuzione dato che, ai sensi dell’art. 7, co. 8, del Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche del Comune di Gubbio, il potere di disporre il temporaneo trasferimento del mercato settimanale è rimesso al Sindaco che deve provvedervi con apposita ordinanza.
II. Violazione dell’art. 49, co. 3, della L.R. Umbria n. 10 del 13/6/2014 e ss.mm.ii.
Si è censurata la D.G.C. del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 perché la traslazione del mercato settimanale del martedì è stata disposta “fino alla data di completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri”, fissata per il 31/3/2026, in violazione della L.R. Umbria n. 10/2014 che, all’art. 49, co. 3, stabilisce che i Comuni possono disporre, in via temporanea e per un massimo di sei mesi, il trasferimento di fiere e mercati.
III. Violazione dell’art. 188, co. 1, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); degli artt. 149, co. 5, e 381, co. 1, del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento d’attuazione del Codice della Strada) e dell’art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
Si è censurata la D.G.C. del Comune di Gubbio n. 271 del 22/12/2023 là dove, non consentendo il martedì di ogni settimana l’accesso a Via del Teatro Romano fino a dove sono collocati, accanto alla Struttura MEDICAL PIU’ della dr.ssa Procacci, i posti auto per i disabili ed, addirittura, permettendo l’occupazione di quest’ultimi da parte dei banchi dei mercanti, viola le disposizioni dettate, in materia, dall’art. 188, co. 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); dagli artt. 381, co. 1, e 149, co. 5, del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e dall’art. 11 del D.P.R. n. 503/1996 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
IV. Violazione degli artt. 48, co. 3, e 49, co. 4, della L.R. Umbria n. 10/2014 e ss.mm.ii. – Eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti e per difetto assoluto di motivazione.
Si è censurata la deliberazione di G.C. n. 271/2023 per omessa e/o errata valutazione dei presupposti per l’individuazione delle aree dove trasferire in via temporanea i mercati di cui all’art. 48, co. 3, in combinato disposto con l’art. 49, co. 4, della L.R. Umbria n. 10/2014 e per difetto assoluto di motivazione sul punto.
V. Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.
Si è censurata la violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo da parte dei soggetti controinteressati.
Istanza cautelare: Stante l’evidenza del fumus e la sussistenza di un pericolo grave, attuale ed irreparabile, ai diritti, tutti di valenza primaria, lesi dal provvedimento impugnato, si è richiesta la sospensione cautelare, anche nella forma del decreto presidenziale inaudita altera parte, dell’efficacia della D.G.C. n. 271/2023 nella parte in cui, nei giorni del mercato comunale del martedì e “fino al completamento dei lavori di rigenerazione urbana di Piazza 40 Martiri”, non permette ai veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili di accedere a Via del Teatro Romano sino al raggiungimento dei parcheggi ad essi riservati.
2.2. Motivi del ricorso per motivi aggiunti:
Sono stati richiamati tutti i motivi di cui al ricorso principale, come sopra sintetizzati, da valere anche quali vizi propri degli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, ed in particolare dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Gubbio n. 21 del 18/1/2024, ed è stata reiterata la richiesta di adozione di idonee misure cautelari collegiali.
3. Riferimenti all’ordinanza collegiale d’integrazione del contraddittorio ed al decreto presidenziale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
Il TAR Umbria, Sez. I, con ordinanza collegiale n. 24/2024, nel rigettare la domanda cautelare avanzata, “sul presupposto che l’Amministrazione comunale si è nelle more attivata per reperire due posti auto per i veicoli muniti di contrassegno per le persone disabili all’interno dell’area parcheggio della vicina USL Umbria 1 con modalità che, sebbene non ritenute pienamente satisfattive dalla parte ricorrente, sono comunque sufficienti a scongiurare l’irreparabilità del danno”, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio “nei confronti di tutti gli operatori di commercio interessati dall’assegnazione di posti individuati nella nuova e temporanea sede del mercato settimanale” e fissato, per l’esame dei ricorsi nel merito, l’udienza del 24/9/2024.
Di seguito, con decreto presidenziale n. 25/2024 il TAR Umbria, su istanza delle ricorrenti, ha autorizzato “la notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati sopra indicati, fissando, anche in modifica delle decorrenze stabilite con l’ordinanza n. 24/2024, le seguenti modalità:
- richiesta di pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni intimate, comunale e statali, ancorchè non costituite, di un sunto del ricorso e dei motivi aggiunti, degli atti impugnati oltre che dell’elenco dei controinteressati, da eseguirsi dalla parte ricorrente nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente decreto, pena l’improcedibilità del ricorso;
- comunicazione tempestiva alla parte ricorrente dell’avvenuta pubblicazione da parte delle predette Amministrazioni;
- deposito in giudizio, ad onere della parte ricorrente, della prova delle pubblicazioni entro il termine di 20 giorni decorrente dalle suddette comunicazioni”.
Ha infine confermato, per l’esame dei ricorsi nel merito, l’udienza pubblica già fissata per il 24 settembre 2024.
4. Indicazione dei controinteressati.
I controinteressati, individuati negli operatori di commercio interessati dall’assegnazione dei posti individuati nella nuova e temporanea sede del mercato settimanale e ricavabili dalla tabella “riepilogativa dei posteggi assegnati in seguito alle operazioni di scelta e sorteggio” allegata alla determinazione n. 93 del 18/1/2024 del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio, sono i seguenti:
- AIT BOUIH NADIA
- AMMIRATI SNC DI AMMIRATI GIOVANNA, AMMIRATI CRISTINA &
- ASSISI GARDEN SRL
- BACCHI MASSIMO
- BACHIOCCHI GABRIELE
- BARBACCI GIOVANNI
- BARBAGLI MASSIMO (aff. Borbui Elis)
- BARBANERA LUCA
- BARRA HANANE
- BASTIANELLI LUCA
- BELLUCCI DONATELLA (aff. Ahmad Sajjad)
- BIAGIONI ANGELI LORENA
- BIANCARELLI FRANCESCO
- BINUCCI SNC DI BINUCCI DONATELLA &
- BONACCI MANUEL SAS
- BRUGNONI ROBERTA
- BRUNETTI CHETI
- CABO’ DI DANIELA BOCCIARELLI
- CALZATURE LLI GUERRIERI DI GUERRIERI R. & C. SNC
- CALZATURE IL MEZZO SRL SEMPLIFICATA
- CALZATURE IL MEZZO SRL SEMPLIFICATA
- CALZATURE MARCELLI DI MARCELLI DANIELA, MARCELLI FEDERICO E KOURK OUMELIS DEMOSSTHENIS SNC
- CANNELLI VALTER
- CARPE DIEM DI PARIOTA PASQUALE (aff. Abbou Yassine)
- CAPE DIEM DI PARIOTA PASQUALE (aff. Margarito Chiara)
- CASCONE VINCENZO
- CASSINA PAOLO
- CASTELLANI AMEDEO (aff. Il Fiore di Castellani Amedeo, Cristina & snc)
- CASTELLANI SAURO
- C’E’ QUEL CHE C’E’ DI TORREGGIANI ADOLFO
- CHEN DONGJING
- CHEN NAICHUN
- CHIUSELLI FRANCESCO
- CIORBA TUDOR
- COZZOLINO ANGELO
- DEIANA MARIA TERESA
- DONNA SHOP SRLS
- DONNA SHOP SRLS
- DONNINI SIMONA
- DORMI LUCA
- EL ALAMI AHMED
- EL ARJAOUI SRL SEMPLIFICATA
- EL BOUGHAZI FATOUMA
- EL FADLI SRL SEMPLIFICATA
- EL HABZAOUI TOURIA
- EL KHALIL SOKAINA
- EREDI MENICHETTI GUIDO
- FABBRI GABRIELLA
- FABBRI GABRIELLA
- FABIANELLI PAOLO
- FAIELLA GIULIANO
- FASHION DI TIACCI ROBERTA
- FEDE CALZATURE DI BEATI FEDERICA
- FIORUCCI ADRIO
- GELMI LUIGI
- GENNA SAVERIO
- GIANFRANCESCHI FRANCA
- HAJJI SHIWEI
- HUANG ZHIWEI
- IANCU MARIOARA
- IL GHIOTTONE SAS DI CINTI FEDERICO &
- IL GUASTA MERCATO SAS DI AVVERSO DOMENICO E (aff. Il Regno della frutta)
- IL GUASTA MERCATO SAS DI AVVERSO DOMENICO E (aff. Il Regno della frutta)
- INTIMO PAOLO DI CROCETTI ANDREA
- JAYED JILALI
- LIN LIHUI
- MASS – MODE SNC DI MASSERONI DEVID E
- MESCOLINI ANNA ROSA
- MINELLI GIANLUCA
- NALLI FRANCA
- NATINI WALTER
- NEW PESCE COTTO DI CINOTTI LUCA & SAS (aff. New srl)
- NICE STAN DI DEDUSHI LEONORA
- NIGHT ANGELS SAS DI ZAINO ANGELA &
- NIGHT ANGELS SAS DI ZAINO ANGELA &
- ORTOFRUTTA BONIFAZI GIANFRANCO
- PACCAPELO STEFANIA
- PALUMBO MARIANNA
- PATACCA CINZIA
- PELLEGRINI MASSIMO
- RAFKI SAS DI RAFKI MUSTAPHA &
- REGA EUGENIO
- REGA EUGENIO (aff. Taddei Eva)
- REGINI LORENA
- RULLI GABRIELLA
- RUSSO PIETRO
- SABIR ZAHRA (aff. Sabir srls)
- SAPORI E DELIZIE DELLE MURGE DI CARTAGENA VINCENZO E SAS
- SOCIETA’ AGRICOLA MONELLETTA SARA SS
- SPACCAPANICO PROIETTI MARIA
- SPORTOLETTI VANIA
- STELLA YOUSIF MILAD
- STRAPPINI CLAUDIO
- TADDEI EVA
- THE FIRE OF VINTAGE DI PARIOTA ANTONIO
- TIRELLI PASQUALE
- TIRELLI PASQUALE
- TOMASSETTI ZENA
- TOMBARI ALESSANDRO
- VESTI AL CHILO SRL SEMPLIFICATA
- VESTI AL CHILO SRL SEMPLIFICATA
- VESTI AL CHILO SRL SEMPLIFICATA
- VITALESTA MASSIMO
- VIVAI PIANTE CONTI DI ROSSINI PIETRO-GIUSEPPE
- VIZI E SFIZI DI CUCCI BELINDA
- ZHOU JIAN
Si allegano al presente avviso:
- Ordinanza TAR Umbria 24/2024;
- Decreto Presidenziale TAR Umbria 25/2024;
- Elenco controinteressati titolari di posteggio di cui alla tabella “riepilogativa dei posteggi assegnati in seguito alle operazioni di scelta e sorteggio” allegata alla determinazione n. 93 del 18/1/2024 del Responsabile del Settore Territorio-Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio;
- Versione integrale della determinazione 93 del 18/1/2024 del Settore Territorio – Ambiente, Ufficio Commercio, del Comune di Gubbio, con allegata tabella “riepilogativa dei posteggi assegnati in seguito alle operazioni di scelta e sorteggio.
Ultimo aggiornamento
30 Maggio 2024, 12:25