Visti sui Certificati Esecuzione Lavori e Attestazioni SOA

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori. Essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori. L’attestazione SOA ha validità quinquennale (sempre che ne venga verificata la validità al terzo anno dal primo rilascio) e viene rilasciata a seguito di un’istruttoria di validazione dei documenti prodotti dall’impresa, facenti capo agli ultimi dieci esercizi di attività dell’impresa (dieci anni di lavori ed i migliori cinque esercizi tra gli ultimi dieci) da appositi Organismi di attestazione, società autorizzate ad operare dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

L’attestazione SOA qualifica l’azienda ad appaltare lavori per categorie di opere e per classifiche di importi.

Le categorie di opere in cui si potrà ottenere la Qualificazione sono 52:

  • 13 di esse rappresentano opere di carattere generale (edilizia civile e industriale, fogne e acquedotti, strade, restauri, etc.)
  • 39 di esse sono riconducibili ad opere specializzate (impianti, restauri di superfici decorate, scavi, demolizioni, arredo urbano, finiture tecniche, finiture in legno, in vetro e in gesso, arginature etc.).

Da questo link può essere fatta una ricerca delle varie categorie sul sito istituzionale dell’ANAC.

La Soprintendenza, per quanto di sua specifica competenza, in merito a quanto sopra, per il Visto sui Certificati di Esecuzione Lavori  (CEL), richiede unitamente alla richiesta in bollo da presentare con l’apposito modello SOA la documentazione di seguito riportata:

  1. Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori per conto dell’appaltatore sulla base della normativa vigente in materia;
  2. Dichiarazione di asseveramento del D.L. rilasciata ai  sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale nella quale il Direttore Lavori assevera che i lavori sono stati correttamente eseguiti con buon esito e nel pieno rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Soprintendenza competente, citando esplicitamente i riferimenti dell’autorizzazione a cui si riferisce il certificato (n. protocollo e data);
  3. Relazione finale sui lavori oggetto della richiesta, se non già depositata agli atti come previsto dalla normativa;
  4. Alcune fotografie significative dell’intervento.

I riferimenti legislativi sono possono essere trovati nell’art. 4, c. 3 del DM n. 154/2017, (3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all’articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti), che spiega come ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, eseguiti per conto di soggetti pubblici o di committenti privati, a conclusione dei lavori deve essere predisposto il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL). La certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

Per i lavori pubblici, il Certificato di Esecuzione Lavori è rilasciato dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici. Con comunicato del Presidente dell’ANAC, il CEL deve essere rilasciato utilizzando esclusivamente il sistema informatico accessibile dal portale internet dell’Autorità nella sezione dei servizi ad accesso riservato. Le stazioni appaltanti interessate al rilascio del visto di buon esito da parte della Soprintendenza per gli interventi eseguiti nelle categorie OG2, OS2-A, OS25, e OS24, dovranno trasmettere apposita istanza allegando il CEL redatto in forma definitiva alla PEC sabap-umb@pec.cultura.gov.it.

Per i lavori privati, il Certificato di Esecuzione Lavori deve essere predisposto secondo il modello “Allegato B”, ai sensi del DPR 207/2010 e smi. I committenti privati o le imprese esecutrici interessati al rilascio del visto di buon esito da parte della Soprintendenza, per gli interventi eseguiti nelle categorie OG2, OS2-A, OS25 e OS24, dovranno trasmettere apposita istanza alla PEC sabap-umb@pec.cultura.gov.it.

Per i lavori in cui questa Soprintedenza è stazione appaltante, la Ditta che li ha svolti, potrà presentare domanda sempre alla PEC sabap-umb@pec.cultura.gov.it.

Ultimo aggiornamento

14 Ottobre 2024, 12:19