Alternanza Scuola – Lavoro

La circolare n. 38 della 6 ottobre 2017, della Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero specifica le modalità del Piano dell’Offerta Formativa 2017 – 2018. Qui infatti sono raccolte tutte le proposte didattiche ed educative e le attività di educazione al Patrimonio offerte a titolo gratuito dalla Rete dei Servizi Educativi operanti in tutti i luoghi della cultura e gli istituti, rivolti a studenti, insegnati, famiglie e a tutte le categorie di pubblico. Da questo L I N K  si può scaricare l’elenco degli eventi e degli istituti interessati a questo progetto con tutte le informazioni, numeri di telefono, referenti.

INFORMAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEI LUOGHI DELLA CULTURA DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DELL’UMBRIA

AREA EDUCAZIONE E RICERCA

Con la riforma della scuola (La Buona Scuola), che ha individuato nei luoghi della cultura spazi privilegiati per l’attuazione dell’alternanza scuola lavoro (asl), c’è stato un incremento sensibile della domanda da parte delle scuole alla Soprintendenza ABAP dell’Umbria. Le seguenti informazioni intendono fornire alle scuole indicazioni sintetiche e operative per la presentazione dei progetti asl che devono nascere dal confronto e dalla condivisione tra le parti.

Un lavoro di squadra: co-progettare un percorso di alternanza scuola-lavoro.

  • La scuola (o rete di scuole) individua le realtà con le quali avviare le collaborazioni: l’ipotesi progettuale può nascere da una proposta formulata dagli organi collegiali della scuola ma può anche rispondere ad una proposta dell’ente pubblico o dei soggetti del mondo del lavoro disponibili ad accogliere studenti;
  • La Soprintendenza dell’Umbria (struttura ospitante) progetta con la scuola (o rete di scuole) il percorso asl sulla base delle proprie risorse professionali, strumentali, strutturali e temporali;
  • Lo studente condivide e approva la progettazione dell’intero percorso con la scuola e la Soprintendenza, assumendo in tal modo la consapevolezza e la responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
  • Il primo strumento funzionale a facilitare lo svolgimento del progetto di asl, in quanto individua le fasi e i processi di lavoro più adatti per lo studente e commisura le attività alle capacità tecnico-organizzative della Soprintendenza, è la scheda di presentazione del progetto (Allegato 1.);
  • L’efficacia dei progetti di ASL è strettamente correlata alla capacità della scuola e della Soprintendenza di costruire un percorso condiviso in tutte le sue fasi.

Allegato 1 – Scheda di presentazione del progetto.

Gli obiettivi per gli studenti

  • Avvicinarli al patrimonio culturale;
  • Far loro acquisire competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

Le opportunità per i soggetti

  • Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio nel quale si svolge l’esperienza formativa;
  • Coinvolgere tutto il personale della Soprintendenza, ognuno nel suo ruolo professionale, negli aspetti correlati alle attività di asl.

La Soprintendenza è il luogo di apprendimento per lo studente

  • Accoglie gli studenti nella sua sede o nei luoghi della cultura ad essa afferenti, per periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che favoriscono loro l’orientamento e l’interesse verso il patrimonio culturale;
  • Predispone l’accessibilità degli studenti ai luoghi della cultura, garantendone la sicurezza;
  • Mette a disposizione disponibilità e competenza professionale dei propri funzionari disposti a svolgere attività di tutoraggio in qualità di esperti;
  • Monitora le attività e valuta la preparazione degli studenti partecipanti e l’efficacia dei percorsi.

Gli attori

  • Tutor interno o scolastico identificato con il docente della scuola che segue il progetto di asl;
  • Tutor esterno o aziendale garantito dalla Soprintendenza, partecipa alla costruzione del percorso asl nelle fasi di progettazione, programmazione, attuazione, valutazione (Allegato 2.);
  • Altre risorse interne individuate nel personale della Soprintendenza nonchè estranee all’istituzione.

Allegato 2 – Ruolo del tutor esterno

I documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro sono per lo più prodotti dalla scuola

  • L’accordo preliminare (scheda di presentazione del progetto) tra la scuola e la Soprintendenza per individuare gli obiettivi e le azioni da svolgere nell’iter formativo (Allegato 1);
  • La convenzione (o protocollo di intesa) tra la scuola e la Soprintendenza per stabilire la collaborazione a livello organizzativo, progettuale, attuativo. E’ obbligatoria, può essere stipulata anche con una rete di scuole e con più enti ospitanti, ha una durata variabile da uno a tre anni (Allegato 3);
  • Il patto formativo dello studente, predisposto dalla scuola sulla base delle indicazioni date dal tutor interno e dal tutor esterno, costituisce un modulo di adesione al percorso di asl (Allegato 4);
  • La valutazione dei rischi (Documento Valutazione Rischi) per l’attività di asl, redatto a cura della scuola proponente con la collaborazione della Soprintendenza che mette a disposizione persone formate sui temi della prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) con eventuale stesura di un verbale con le prescrizioni a cui attenersi per la tutela delle persone e dei beni; deve essere allegato alla convenzione (allegato 5);
  • La Scheda di valutazione dello studente a cura della Soprintendenza e la Scheda di valutazione da parte dello studente come strumenti di verifica condivisi (Allegato 6);
  • La Certificazione delle competenze acquisite dallo studente con il percorso asl a cura della Soprintendenza (Allegato 7).

Allegato 3 – Modello di convenzione (condiviso)

Allegato 4 – Patto formativo dello studente (condiviso)

Allegato 5 – Valutazione dei rischi (condiviso)

Allegato 6 – Scheda di Valutazione dell’attività dello studente e Scheda di valutazione dell’attività da parte dello studente (condivise)

Allegato 7 – Certificazione delle competenze acquisite (condiviso)

 

MONITORAGGIO DEI PROGETTI ASL

Il monitoraggio dei progetti asl è utile a lasciare traccia di quanto fatto, indica l’efficacia e l’efficienza del percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti, le ricadute occupazionali per gli studenti che vi hanno partecipato.

Riferimenti documentali

MIUR – “Attività di alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la scuola”;

“MIC e MIUR per l’alternanza scuola-lavoro”;

MIC-DG ER “Il Portolano dell’alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura” Parte I e Parte II;

Da questo link possono essere scaricati gli allegati.

Anno Scolastico 2016 – 2017. Di seguito le due convenzioni.

  • La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e l’Istituto Omnicomprensivo “Bernardino di Betto” Liceo Artistico – Scuola Media di Perugia (Indirizzo di Arti Figurative – scultura e pittura) hanno stipulato una convenzione in ottemperanza all’Alternanza Scuola Lavoro per avviare uno Stage riguardante i seguenti argomenti:
  1. Informazioni sul testo unico Salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs n 81-2008: 22 – 23 febbraio 2017;
  2. Proiezione di video e immagini sul cantiere archeologico di Spello Domus Romana in loc. S. Anna: 13 – 14 marzo 2017;
  3. Proiezione di video e immagini sul teatro romano di Gubbio e annessa area archeologica della Guastuglia. Probabile strutturazione di un laboratorio creativo coinvolgente gli studenti: 10 e 12 aprile 2017. Tutti gli eventi verranno svolti presso la Sala Conferenze della Sede, in Via Ulisse Rocchi 71 e verranno tenuti dall’Arch. Spartaco Capannelli.
  • La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria e l’Istituto di Istruzione Classico e Artistico di Terni hanno stipulato una convenzione in ottemperanza all’Alternanza Scuola Lavoro per avviare uno Stage riguardante i seguenti argomenti: Progetto “L’arte per l’arte: la Chiesa di San Salvatore a Campi di Norcia. Un contributo creativo per la sua ricostruzione”. Lo Stage verrà effettuato sia presso questa Sede, il 16 marzo 2017 dalle 10:00 alle 17:00, sia il 12 aprile 2017 con una Visita guidata in Campi di Norcia, Chiesa di S. Salvatore. I funzionari che si occuperanno della docenza sono: Marica Mercalli (Soprintendente), Raoul Paggetta, Vanessa Squadroni, Giovanni Luca De Logu, Corrado Balducci, Paola Passalacqua. Il 12 aprile, nello specifico, i ragazzi verranno accompagnati da Raoul Paggetta e Vanessa Squadroni.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’ALTERANZA SCUOLA LAVORO POSSONO ESSERE REPERITE DI SEGUITO OPPURE ANDANDO SUL SITO UFFICIALE:

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro. Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera universale un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante). L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca. Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali possono diventare partner educativi della scuola per sviluppare in sinergia esperienze coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo. In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei che rappresentano un innovativo format didattico rispetto alle tradizionali attività scolastiche e possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o all’estero. L’estensione delle attività di alternanza anche ai Licei rappresenta un unicum europeo. Persino in Germania, con il sistema duale, le esperienze scuola-lavoro riguardano solo gli istituti tecnici e professionali. Il nostro modello supera la divisione tra percorsi di studio fondati sulla conoscenza ed altri che privilegiano l’esperienza pratica. Conoscenze, abilità pratiche e competenze devono andare insieme. Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.

I TEMPI DI ATTUAZIONE – Dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno: le 400/200 ore rimangono comunque un obiettivo del triennio. Dal corrente anno scolastico 2016/2017 l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno. A regime, dall’anno scolastico 2017/2018, saranno coinvolti tutti gli studenti dell’ultimo triennio: circa 1 milione e mezzo. Prima dell’introduzione dell’obbligatorietà, gli studenti che nell’anno scolastico 2014/2015 hanno svolto esperienze di alternanza, sono stati 270 mila: cifre che corrispondono al 18% del totale degli studenti della scuola secondaria superiore e al 42,3% delle scuole.

UN NUOVO PATTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO – L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, coprogettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le idee in azione. E’ la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità che si presentano. Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative. Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad interagire per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

L’alternanza scuola-lavoro è disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015.

  1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.
  2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del Terzo Settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».
  3. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero.
  4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. All’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
  6. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  7. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.
  8. Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all’attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l’orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
  9. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
    a) un’area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
    b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l’alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
  10. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 43. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il Ministero ha pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca, le nuove linee guida riguardanti l’Alternanza Scuola Lavoro, con l’obiettivo di fornire supporto e suggerimenti utili a quanti devono orientarsi tra le novità introdotte dalla L. 107/2015, la  Direzione Generale, con la collaborazione di molti, ha elaborato  Il ‘Portolano’ dell’alternanza scuola-lavoro nei luoghi della cultura. Il testo può essere scaricato da questo LINK.

Ultimo aggiornamento

30 Maggio 2025, 10:12