Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per i proprietari di beni tutelati ai sensi del Codice, costituiscono un forte strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni, a fronte di una notevole incidenza delle spese necessarie per gli interventi di manutenzione e restauro. Le predette agevolazioni riguardano principalmente:

a) Imposte sui redditi;

b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario;

c) Imposte di registro, ipotecarie e catastali;

d) Imposte di successione e donazione;

e) Imposta comunale sugli immobili;

f) ART BONUS.

Attenzione: poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare con il proprio commercialista eventuali modifiche sopraggiunte.

a) Agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito dei fabbricati:

In materia di imposte sui redditi, il legislatore riconosce benefici fiscali a favore dei proprietari sia in sede di determinazione del reddito di fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi sia in occasione di interventi finalizzati alla manutenzione, protezione o restauro di beni culturali immobili.

Individuazione della base imponibile: in relazione alle modalità di determinazione del reddito degli immobili storici, i proprietari godono di una particolare agevolazione introdotta dall’articolo 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, secondo cui “In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”. Per tali immobili trova quindi applicazione un criterio di determinazione del reddito più favorevole, in quanto prescinde dalla rendita catastale attribuita allo specifico immobile nonché dalla percezione di un canone di locazione. Ne consegue che, nel caso di edifici riconosciuti di interesse ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la modalità di individuazione della base imponibile delle rendite ha carattere variabile, in quanto a seconda del tipo di uso viene tassata la rendita catastale oppure l’effettiva rendita netta.

Esenzioni fiscali per edifici fruibili dal pubblico: tale dispositivo attiene agli immobili interamente adibiti a sede museale, biblioteche, archivi o che sono destinati ad altri scopi culturali.

b) Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario:

La normativa vigente prevede una generale deducibilità dal reddito delle spese di manutenzione, conservazione e restauro di beni storico artistici, etnoantropologici e architettonici, pertanto i soggetti proprietari o che comunque possiedono o detengono beni mobili o immobili vincolati, di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi, i quali sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, possono usufruire della detrazione fiscale per oneri, di cui all’art. 15, c. 1, lett. g), del TUIR, per un importo, attualmente, pari al 19% delle spese sostenute, nella misura effettivamente rimasta a loro carico. Le spese ammesse possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e smi, riconosce alle persone fisiche ed agli enti non commerciali una detrazione dall’imposta; agli enti commerciali una deduzione dall’imponibile, relativamente alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico (D.P.R. n. 917/1986 come modificato dal D.Lgs. n. 344/2003). A tal riguardo, si segnala un’interessante modifica normativa, introdotta dall’art. 40, c. 9, del DL 6.12.2011 n. 201, convertito in legge, di seguito riportata, che al fine di semplificare l’iter amministrativo per usufruire della suddetta detrazione fiscale, ha stabilito che la documentazione e le certificazioni richieste dalla Soprintendenza competente siano sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, il quale esegue controlli a campione: “La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni“. La dichiarazione deve contenere gli estremi identificativi della proprietà, dell’immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (prot. n…del..) a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta. Alla dichiarazione deve essere allegata copia valida di documento di identità. Il suddetto onere detraibile è interessante perché oltre a permettere, di per sé stesso, di conseguire importanti risparmi fiscali, con riferimento al periodo d’imposta in cui vengono sostenute finanziariamente le spese medesime, è cumulabile, seppur con una riduzione, con l’ulteriore detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16bis del TUIR. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, oppure in caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili  e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di quest’ultimi.

Scarica le Modalità per l’autocertificazione sgravi fiscali e l’Allegato 1.

c) Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali:

Per questa imposta sono previste agevolazioni sull’aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni. La parte prima del testo Unico sull’imposta di registro introduce,  al fine della fruizione dell’aliquota agevolata, diversi obblighi a carico della parte acquirente (nota II all’art.1). In particolare, qualora già sussista l’accertamento o la dichiarazione di vincolo previsto dal Codice per i beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo medesimo, in base alle risultanze dei registri immobiliari; qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di apposizione del vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta dichiarazione di vincolo. La nota medesima, inoltre, disciplina le ipotesi di decadenza dall’agevolazione: qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima dell’adempimento degli obblighi di conservazione e protezione; nel caso di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. Nei casi descritti, l’Amministrazione dà immediata comunicazione agli uffici finanziari delle violazioni che comportano la decadenza dalla riduzione dell’imposta. Si segnala infine che, così come previsto dall’art. 26 del Decreto Legge 104/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge 128/2013), a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2014, sono state modificate le disposizioni in materia di imposta di registro. In particolare per gli atti traslativi a titolo oneroso di beni immobili di interesse culturale e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’imposta di registro è passata dal 3% al 9%. Le imposte ipotecarie e catastali sono fissate in € 50 ciascuna. Per maggiori approfondimenti, incluse eventuali agevolazioni, si rimanda alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014.

d) Agevolazioni fiscali relative all’imposta su successioni e donazioni:

Il DL 262 del 2006, art. 2 comma 47, convertito in legge 286 del 24/11/2006, ha reintrodotto l’imposta di donazione e successione e rimanda al Testo Unico n. 346 del 1990.

Da qui il link del modello in formato DOC per la Richiesta di certificazione ai sensi dell’art. 13 del D.L. 346/90.

e) Agevolazioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili:

Fatte salve le opportune verifiche presso i competenti uffici, la disciplina IMU e TASI prevede una agevolazione per i fabbricati ai quali è stato riconosciuto un particolare pregio storico, artistico o architettonico: la riduzione al 50% della rendita catastale al fine del calcolo della base imponibile. Si tratta comunque di una agevolazione da computare con le dovute accortezze, visto che il presupposto è tutt’altro che semplice da realizzare. La riduzione IMU: Alla lettera a) dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 è prevista la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi e pertanto solo con decreto formalizzato di vincolo diretto. Ai fini TASI, nel provvedimento istitutivo di cui alla Legge n. 147/2013, mancava una specifica norma, ingenerando qualche dubbio circa l’effettiva possibilità di applicare il beneficio anche a tale tributo. Sul punto è intervenuto il Ministero con le risposte FAQ del 04.06.2014 (ad oggi non ancora formalizzate in un documento ufficiale) che hanno confermato come detta riduzione debba applicarsi anche alla TASI.

f) Art bonus, misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale:

Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo“, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Erogazioni liberali che danno diritto al credito. Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:

  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Soggetti beneficiari. Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma in commento, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Modalità di effettuazione. Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: tramite banca (es. bonifico); oppure tramite ufficio postale (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario); o ancora mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In pratica, non possono beneficiare del credito d’imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di tracciabilità.

Per maggiori informazioni su soggetti beneficiari, interventi ammissibili, riferimenti normativi, crediti di imposta, modalità operative e pubblicazione delle erogazioni liberali ricevute, si rimanda al Portale Art Bonus del Ministero.

Ultimo aggiornamento

9 Maggio 2024, 09:15