Autorizzazioni al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni
Il prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni, è regolato dall’Art. 48 del DLgs. 42/2004.
– Per le mostre che si tengono sul territorio nazionale l’autorizzazione al prestito è rilasciata ai richiedenti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. Invece, nei casi legati alla criticità di movimentazione o di particolare rilevanza culturale delle opere, l’autorizzazione al prestito è rilasciata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio IV previa istruttoria predisposta dalla Soprintendenza (Circolare 29/2019). La richiesta di autorizzazione al prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni dovrà essere inoltrata dall’ente organizzatore, (da qui si può scaricare l’istanza di richiesta), con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla data di inizio della mostra. Insieme alla richiesta, dovrà essere fornito il progetto scientifico della mostra e il Facility Report della sede espositiva e la scheda dell’opera/e. Ricevuto il parere favorevole al prestito da parte del proprietario del/i bene/i culturale/i, un Funzionario Restauratore della Soprintendenza redigerà la relativa scheda conservativa. L’opera/e, potrà/nno essere prestata/e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella scheda conservativa e solo a seguito della notifica del decreto della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, atto che sarà inoltrato dalla stessa Soprintendenza al proprietario e all’ente richiedente. Le operazioni di movimentazione dell’opera/e saranno seguite direttamente da un funzionario tecnico della Soprintendenza o da personale abilitato all’esercizio della professione di restauratore di beni culturali ex Art. 182 Dlgs. 42/2004. Entro il periodo compreso tra 60 e 20 giorni dalla data di inaugurazione della mostra l’ente organizzatore dovrà fornire progressivamente alla Soprintendenza la seguente documentazione: gli eventuali cambi, integrazioni o aggiunte alla lista delle opere richieste in prestito, il certificato assicurativo della polizza accesa per il prestito con la copertura all risk e formula “da chiodo a chiodo” (o garanzia statale sostitutiva per i beni di proprietà dello Stato), la relazione sottoscritta dal soggetto incaricato delle operazioni di movimentazione, imballaggio e trasporto e di quello, se diverso, incaricato degli allestimenti e disallestimenti, il cronoprogramma e il piano indicativo dei prelievi e ritiri delle opere con indicazioni dei responsabili, date e orari.
– Per le mostre che si tengono all’estero, l’autorizzazione al prestito è rilasciata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio-Servizio IV, previa istruttoria predisposta dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria (Circolare 29/2019). Oltre alla richiesta di autorizzazione al prestito dovranno essere allegati due documenti: lo stato giuridico dell’opera d’arte (Allegato B), redatto dal proprietario dell’opera e la dichiarazione di restituzione dell’opera (Allegato C), compilata dall’ente organizzatore della mostra. L’ente organizzatore della mostra ha anche l’obbligo di inoltrare la pratica all’Ufficio Esportazione al fine di ottenere il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea (art. 71 del DLgs. 42/2004). L’ufficio Esportazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha competenze solo per le opere d’arte contemporanee; quindi per l’esportazione di tutti gli altri beni culturali è necessario rivolgersi all’Ufficio esportazione delle Soprintendenza di Roma o di Firenze.
Ultimo aggiornamento
6 Maggio 2024, 12:18