Ritrovamenti fortuiti
Al di fuori delle attività di ricerca scientifica programmate e delle indagini o scavi connessi a procedure di archeologia preventiva o ad altre forme di ricerca archeologica effettuata sotto la direzione scientifica del Ministero, il rinvenimento casuale di oggetti, strutture o altre evidenze di interesse archeologico o paleontologico è sottratto alla generale disciplina dell’art. 932 C.C. ed è definito e normato dall’art. 90 (Scoperte fortuite) del consueto ormai Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. La scoperta fortuita, dunque, è caratterizzata dall’assenza di ogni attività di ricerca e dalla mancanza di intenzionalità del ritrovamento.
È necessario sottolineare che non possono in alcun modo essere autorizzate o considerate scoperte fortuite quelle avvenute a seguito di ricerche condotte con strumentazioni quali Metal Detector, non compatibili con la consolidata metodologia di ricerca scientifica in ambito archeologico, e in ogni caso contrarie alla normativa in vigore riguardo alle attività di ricerca archeologica (artt. 88-89 del D. Lgs. 42/2004). Tali condotte costituiscono anzi illecito di rilevanza penale, ai sensi dell’art. 175 (Violazioni in materia di ricerche archeologiche) del D. Lgs. 42/2004, nonché del nuovo Titolo VIII bis C.P. (Dei delitti contro il patrimonio culturale), recentemente introdotto con la Legge 9 marzo 2022, n. 22.
Chi scopre fortuitamente cose immobili e mobili di interesse archeologico o paleontologico è tenuto a rispettare alcune prescrizioni:
- Deve segnalare il rinvenimento entro 24 ore alla Soprintendenza, al Sindaco o all’autorità di Pubblica sicurezza competenti per territorio,
- Deve provvedere alla temporanea conservazione delle cose rinvenute, lasciandole possibilmente nelle condizioni e nel luogo in cui sono state scoperte;
- Nei casi in cui sarebbe difficile assicurarne altrimenti la custodia, lo scopritore potrà rimuovere gli oggetti mobili rinvenuti e conservarli in sicurezza fino alla visita dell’autorità competente, chiedendo – ove necessario – l’ausilio della forza pubblica. Eventuali spese sostenute saranno rimborsate dal Ministero.
Il successivo art. 91 (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) del D. Lgs. 42/2004 sancisce che tutte le cose aventi interesse archeologico o paleontologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato, ai sensi degli artt. 822 e 826 C.C.
Premio per i ritrovamenti
L’art. 92 (Premio per i ritrovamenti) ed il seguente art. 93 (Determinazione del premio) del Codice stabiliscono che il Ministero corrisponde un premio, non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate, a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, qualora tale attività non rientri tra i suoi scopi istituzionali e statutari; c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi sopra evidenziati (art. 90). Lo scopritore che si sia introdotto e abbia svolto ricerche in un fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore non ha diritto ad alcun premio.
In ogni caso è possibile rinunciare al premio di rinvenimento presentando questa domanda scaricabile da qui.
Attualmente, la normativa di riferimento e le procedure relative all’attribuzione e quantificazione del premio sono riassunte nella Circolare n. 29 del 18 giugno 2021 emanata dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Ultimo aggiornamento
3 Giugno 2024, 15:16