Accesso agli Atti
La consultazione delle pratiche di archivio e la richiesta copia degli atti in esse contenuti è regolamentata dalla L. 241/1990 (legge sulla trasparenza degli atti pubblici), così come modificata e integrata dalla L. 15/2005 e dalla L. 675/1996 (legge sulla privacy).
In base alle norme succitate possono avere diritto all’accesso:
- I proprietari degli immobili;
- I tecnici incaricati dalla proprietà (con formale autorizzazione);
- I titolari di un interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l’accesso (titolari di contenziosi riguardanti la situazione dell’immobile; associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, ove l’oggetto della richiesta sia compreso nell’attività oggetto delle previsioni dello statuto; ecc.);
- Gli studiosi (per gli atti aventi più di 70 anni l’accesso è libero). Per gli atti risalenti a meno di 70 anni sono necessarie le autorizzazioni della proprietà dell’immobile e di tutti i terzi cui si riferiscono gli atti stessi, es. progettistici, tecnci, autori di relazioni ecc.
Si precisa che l’accesso agli atti avverrà secondo quanto previsto (all’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 184/2006) “Regolamento disciplina accesso documenti amministrativi“ e con le modalità indicate nell’art. 7 del medesimo D.P.R. n. 184/2006.
Alcune Precisazioni:
Cosa si intende per documento ammministrativo:
(Ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 con modifiche ed integrazioni della L. 15/2005) è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
Cosa significa accedere ad un documento amministrativo:
Il cittadino può esaminare gratuitamente i documenti amministrativi; nel caso in cui si chiedesse il rilascio di una copia dei documenti (o di un estratto di essi), la consegna può essere subordinata soltanto al rimborso del costo di riproduzione, eccetto diverse disposizioni (bolli, diritti di ricerca, ecc.). Per le copie autentiche, dovrà essere corrisposto l’importo di €. 16,00 ogni 4 pagine formato A4, mentre per le copie semplici l’importo di € 0,26 ogni due pagine formato A4.
Accesso civico ai sensi del D.Lgs. 97 del 2016.
L’accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
- L’accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare (art. 5, c. 1).
- L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).
Modulistica
Da qui puoi acquisire il modello per la Richiesta di Accesso agli Atti, presente anche nella sezione MODULISTICA di questo sito.
Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2024, 11:53